Entrerà ufficialmente in vigore dal 17 dicembre 2025 la legge 2 dicembre 2025, n. 181: Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.
La modifica al codice penale introduce l’articolo 577-bis (Femminicidio). Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575. Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.
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https://www.gazzettaufficiale.it/…/2025/12/02/25G00187/sg
La notizia che la legge 2 dicembre 2025, n. 181 entrerà ufficialmente in vigore segna un momento cruciale nella legislazione italiana.
L’introduzione del nuovo articolo 577-bis (Femminicidio) nel Codice Penale non è solo un cambio di nomenclatura, ma riflette un riconoscimento esplicito della specificità di questi crimini. La norma prevede l’ergastolo per chiunque cagioni la morte di una donna “in quanto donna”, ovvero per motivi legati a odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso, dominio o in relazione al rifiuto della vittima di un rapporto affettivo.
Questa mossa legislativa ambiziosa mira a fornire un segnale forte di contrasto alla violenza di genere, definendo chiaramente il movente discriminatorio come elemento distintivo e punendo con la massima pena i casi più efferati, rafforzando così la tutela delle vittime e cercando di agire da deterrente.
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